Ius Soli: una proposta di modifica per l’articolo 1 della legge 91/1992

per Manuel Santoro

di Manuel Santoro, segretario nazionale di Convergenza Socialista  28 novembre 2017

L’articolo 1 della legge del 5 febbraio 1992, n.91, prevede che sia “cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Questo è l’aspetto che ci interessa maggiormente poiché in discussione nel Paese. Il resto dell’articolo 1 indirizza la questione dei genitori apolidi o ignoti.

L’articolo 1 della legge del 5 febbraio 1992, n. 91:

Art. 1.

  1. E’ cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi e’ nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
  2. E’ considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

L’Assemblea della Camera ha approvato il 13 ottobre 2015 un testo unificato in materia di cittadinanza, che è stato trasmesso al Senato (A.S. 2092). La proposta si concentra sulla questione fondamentale della tutela dell’acquisto della cittadinanza da parte dei minori, apportando a tal fine alcune modifiche alla legge sulla cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Il testo, però, è molto confuso e farraginoso e non risolve la questione della totale legittimità a chi è nato in Italia ad essere de facto cittadino della Repubblica. Il Parlamento italiano, infatti, continua ad essere ostaggio di un dibattito su quali paletti inserire e quali togliere, avvitandosi in una discussione senza senso, ideologica e fuori dalla realtà. Non abbiamo bisogno della propaganda nefasta dei Salvini e dei Grillo. Leggete da voi le modifiche proposte dal testo in discussione oggi all’articolo 1 della legge 91/1992 e vi renderete conto del completo avvitamento del Parlamento su una questione così centrale:

Modifiche all’Art. 1 – Disegno di Legge approvato dalla Camera

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:


a)     
all’articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

 b)      all’articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

c)      «2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a se-guito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l’ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di na-scita informa il genitore di tale facoltà. En-tro due anni dal raggiungimento della mag-giore età l’interessato può rinunciare alla cit-tadinanza italiana se in possesso di altra cit-tadinanza.

d)      2-ter. Qualora non sia stata resa la dichia-razione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno ri-chiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»

Come precedentemente accennato, quindi, proponiamo un atto di civiltà che non solo semplifichi la legge in discussione ma renda giustizia a chi nasce in questo Paese. Proponiamo una modifica all’articolo 1 della legge 91/1992 come previsto dal XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Automatico e senza condizioni.

Modifiche all’Art. 1 – Disegno di Legge di Convergenza Socialista

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

L’articolo 1 è sostituito da quanto segue:

Art 1.

  1. Tutti i nati nel territorio della Repubblica sono cittadini italiani.
  2. L’acquisizione della cittadinanza italiana di cui all’Art. 1, comma 1, è automatica e senza condizioni.

 

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