La riduzione del numero dei parlamentari (parte quarta ed ultima) – Una legge elettorale conseguente

per Urlife
Autore originale del testo: Livio Ghersi

di Livio Ghersi

Le altri parti del saggio sono pubblicate su Nuovatlantide:

La riduzione del numero dei parlamentari (parte prima) – Le modificazioni costituzionali

La riduzione del numero dei parlamentari (parte seconda) – Conservatori e innovatori 

La riduzione del numero dei parlamentari (parte terza) – Risparmiare sui costi della politica

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La riduzione del numero dei parlamentari (parte quarta ed ultima).

6Una legge elettorale conseguente.

Il secondo Governo presieduto da Giuseppe Conte è sostenuto da una maggioranza parlamentare della quale fanno parte quattro forze politiche: il Movimento Cinque Stelle, il Partito Democratico, Liberi e Uguali (LeU), Italia Viva. Queste forze di maggioranza sembrano orientate a modificare la legge elettorale vigente per approvare, al suo posto, una legge elettorale proporzionale. Non ancora è chiaro quali caratteristiche tale legge dovrebbe avere: il Movimento Cinque Stelle sostiene che bisogna riconoscere agli elettori la facoltà di esprimere preferenze. Si discute, inoltre, di introdurre una soglia di sbarramento per l’accesso alla rappresentanza; in questo caso, bisogna vedere come la si quantifica.

Una legge elettorale, tuttavia, riguardando le regole del gioco democratico, dovrebbe avere il consenso più ampio possibile fra i gruppi parlamentari; non soltanto di maggioranza, ma anche di opposizione.

La nostra opinione è che non sia consigliabile puntare tutto su una legge elettorale proporzionale. La quale, se accompagnata da una rilevante soglia di sbarramento, avrebbe comunque esiti molti diversi rispetto alla legge elettorale vigente nel periodo della prima Repubblica.

La proporzionale ha funzionato in Italia quando c’erano partiti capaci di raccogliere grande consenso popolare, quali la Democrazia Cristiana ed il Partito Comunista, cosicché il restante sistema politico si orientava intorno ai due partiti maggiori. Poi c’era la divisione del mondo in due blocchi, che obbligava la dialettica parlamentare italiana a restare entro confini precisi.

Nelle condizioni odierne abbiamo: partiti “nani” (quanto a capacità di raccogliere consenso), “decerebrati” (ossia, privi di una chiara fisionomia ideale e programmatica), personalistici ed anarcoidi (potenzialmente sempre pronti ad assecondare spinte centrifughe). Con partiti di questa natura, il Parlamento, in regime di proporzionale, sarebbe il campo dei veti reciproci, dei ricatti, delle incessanti pratiche trasformistiche. Diverremmo come la Polonia storica, al tempo in cui si voleva che la sua Dieta deliberasse all’unanimità.

La legge elettorale dovrebbe servire, invece, a ristrutturare il sistema politico italiano; favorendo la nascita di partiti più omogenei e consentendo il costituirsi di coalizioni fra partiti, sulla base di convergenze programmatiche. I collegi uninominali, oltre a garantire che ogni territorio abbia un proprio rappresentante istituzionale, sono anche lo strumento per realizzare, appunto, coalizioni fra diversi partiti, che presentano candidati comuni nei collegi.

La nostra proposta è quella di mantenere i collegi uninominali già previsti dalla vigente legge elettorale (legge n. 165/2017); confermandone numero e delimitazione territoriale. Resterebbero così i 232 attuali collegi uninominali per la Camera, e i 116 attuali collegi uninominali per il Senato. In questo modo nessuno avrebbe motivo di lamentarsi di una supposta compressione della capacità rappresentativa del singolo parlamentare; infatti, restando immutato l’assetto dei collegi uninominali, la capacità rappresentativa del parlamentare eletto rimarrebbe invariata. Ogni territorio, a partire dalla Valle d’Aosta, avrebbe il proprio rappresentante istituzionale garantito.

Se si confermasse l’attuale numero dei collegi uninominali, pur in presenza della riduzione del numero dei parlamentari, le leggi elettorali della Camera e del Senato assumerebbero automaticamente un carattere prevalentemente maggioritario. Resterebbero da eleggere, con metodo proporzionale, 160 deputati (più otto nella circoscrizione Estero) e 80 senatori (più quattro nella circoscrizione Estero).

Con riferimento alla legge elettorale per la Camera dei deputati, si tratterebbe, dunque, di ridurre il numero dei collegi plurinominali, nei quali si assegnano i seggi con metodo proporzionale fra le liste concorrenti. 

Se, in ipotesi, il numero dei collegi plurinominali fosse drasticamente ridotto, i collegi medesimi sarebbero più ampî, nel senso che in ciascuno di essi verrebbe assegnato un relativamente alto numero di seggi. La regola (questo è un dato scientifico) della legge proporzionale è: quanto più ampio è il collegio (meglio sarebbe scrivere “circoscrizione”) in cui si assegnano i seggi, tanto più alto sarà il numero delle liste che otterranno rappresentanza. Noi pensiamo, ad esempio, ad un assetto in cui il numero delle circoscrizioni elettorali sia limitato alle seguenti tredici: 1) Nord-Ovest, costituita dalle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria; 2) Lombardia, l’intera Regione; 3) Nord-Est, costituita dalle Regioni Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli – Venezia Giulia; 4) Emilia -Romagna, l’intera Regione; 5) Toscana, l’intera Regione; 6) Marche e Umbria, costituita dalle due Regioni omonime; 7) Lazio, l’intera Regione; 8) Sardegna, l’intera Regione; 9) Abruzzo e Molise, costituita dalle due Regioni omonime; 10) Campania, l’intera Regione; 11) Puglia, l’intera Regione; 12) Basilicata e Calabria, costituita dalle due Regioni omonime; 13) Sicilia, l’intera Regione (14).

Si potrebbero prevedere soglie di sbarramento per l’accesso alla rappresentanza; ma, in un impianto normativo già caratterizzato in senso maggioritario, noi saremmo contrari. Bisogna, infatti, contemperare due diverse finalità: a) registrare la quantità di consenso che le liste di ogni singola forza politica sono in grado di raccogliere nel Paese, così da dare a quella forza politica un corrispondente peso parlamentare in numero di seggi; b) non privarsi della presenza parlamentare di forze politiche che, pur essendo minoritarie, possono dare un contributo di qualità all’attività parlamentare, facendosi portatrici di punti di vista critici e di proposte innovative. Per questa via, con un sistema elettorale prevalentemente maggioritario, ma misto, si garantirebbe l’effettivo pluralismo del Parlamento.

Con riferimento alla legge elettorale per l’elezione del Senato, c’è poco da fare perché l’elezione avviene su base regionale; quindi, il collegio per l’assegnazione proporzionale deve coincidere con il territorio regionale.

Una normativa come quella ora proposta non presenterebbe complessità tecniche; quindi potrebbe essere approvata in tempi molto rapidi. Ciò che più importa, risulterebbe facilmente comprensibile agli elettori.

 

7Eventuali altre modifiche della Costituzione.

I gruppi parlamentari dell’attuale maggioranza hanno raggiunto un accordo per approvare poche, limitate, riforme della Costituzione, logicamente connesse alla riduzione del numero dei parlamentari. Viene in considerazione la proposta di legge costituzionale n. 2238 / Atti Camera, avente come primi firmatari i deputati Fornaro, Boschi, Del Rio, Gebhard, Francesco Silvestri.

Si tratterebbe, in primo luogo, di modificare la natura del Senato. Il primo comma dell’articolo 57 della Costituzione sarebbe sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto su base circoscrizionale». Non più su base regionale, come avviene adesso. Distinte proposte di legge costituzionale, presentate in precedenza, come la n. 1440 / Atti Senato, tendono ad abbassare il limite di età per eleggere i senatori (dagli attuali 25 anni a 18 anni). Si discute di modificare pure l’elettorato passivo per il Senato. Si potrebbe essere eletti senatori all’età di 25 anni e non di 40, come attualmente.

A noi sembra del tutto irrazionale la proposta di fare del Senato un perfetto doppione, ma di dimensioni ridotte, della Camera dei deputati. Un Senato eletto su base regionale, quale lo vollero i padri Costituenti, non è una bizzarria. In futuro, un più complessivo progetto di riforma della Costituzione potrebbe anzi valorizzare tali caratteristiche del Senato, in materie come l’ordinamento degli enti locali, l’eventuale razionalizzazione dell’assetto delle Regioni esistenti (nel senso di ridurne il numero), la finanza regionale e locale.

I padri Costituenti vollero due Camere, con caratteristiche fra loro diverse, perché pensavano che il procedimento legislativo fosse una cosa seria, quindi dovesse essere approfondito e meditato, e che una seconda Camera potesse servire a rimediare a eventuali errori e sviste della prima, migliorando così la qualità complessiva della legislazione. Tutto ciò può funzionare a condizione che Senato e Camera abbiano una natura diversa, fra loro. Altrimenti, piuttosto che concepire un doppione in scala ridotta, sarebbe più serio proporre un sistema monocamerale.

I rappresentanti della maggioranza si sono accordati, poi, per ridurre il numero dei delegati regionali designati ai sensi dell’articolo articolo 83, secondo comma, della Costituzione. Elettori che, attualmente, sono, complessivamente, 58. Se venisse approvata la modifica proposta, diverrebbero 39: «due delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale», ed un solo delegato per la Valle d’Aosta. C’è da chiedersi poi, come si faccia ad assicurare «la rappresentanza delle minoranze» quando i delegati da eleggere sono soltanto due. Ciò equivale a dire che uno sarà espresso dai gruppi di maggioranza, l’altro dai gruppi di opposizione.

Ci sembra che le riforme costituzionali proposte siano di corto respiro, frutto di miopia politica. L’attuale maggioranza coltiva, forse, l’aspirazione ad eleggere, con le sole proprie forze parlamentari, il prossimo Presidente della Repubblica, alla scadenza del mandato del Presidente Mattarella. Di conseguenza, conta i numeri col bilancino del farmacista. Bisognerebbe preoccuparsi, invece, di esaltare il ruolo del Presidente della Repubblica quale “Capo dello Stato” e rappresentante della “unità nazionale”, come recita l’articolo 87 della Costituzione.

Di conseguenza, non soltanto bisognerebbe confermare gli attuali 58 cosiddetti “grandi elettori” regionali. Bisognerebbe fare uno sforzo ulteriore.

Ad esempio, si potrebbe pensare di inserire, in Costituzione, un articolo aggiuntivo, dopo l’83, del seguente tenore:

«Fermo restando quanto disposto dall’articolo 83, secondo comma, partecipano di diritto all’elezione del Presidente della Repubblica, in ragione della loro carica:

a) i presidenti delle Regioni e, nel caso della Regione Trentino – Alto Adige, i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e, nel caso della Regione Trentino – Alto Adige, i sindaci dei Comuni di Trento e Bolzano;

c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti, secondo i dati della popolazione residente quali risultano dall’ultimo censimento generale della popolazione.

Nel caso in cui, per malattia, o altro impedimento, un elettore di cui al presente articolo non possa partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica, la persona che, nell’Istituzione di riferimento, ne esercita le funzioni in via transitoria lo sostituisce anche durante tutte le fasi dell’elezione del Presidente della Repubblica».

I sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti, che non siano capoluogo di Regione, sarebbero esattamente tredici, secondo i dati Istat del Censimento generale della popolazione dell’ottobre 2011: Catania, Verona, Messina, Padova, Taranto, Brescia, Prato, Reggio Calabria, Modena, Parma, Reggio Emilia, Livorno, Ravenna. Di conseguenza, secondo l’impostazione di questo eventuale articolo aggiuntivo, parteciperebbero all’elezione del Presidente della Repubblica ulteriori 55 grandi elettori, oltre ai 58 già previsti dall’articolo 83, secondo comma, della Costituzione.

Bisogna preoccuparsi del prestigio e della buona funzionalità delle Istituzioni: tanti presidenti delle Regioni e sindaci che contribuissero ad eleggere il Presidente della Repubblica, aumenterebbero la dignità politica della sua carica e renderebbero l’immagine plastica dell’unità nazionale che si realizza intorno a lui.

L’unica cosa consolante è che l’attuale maggioranza non sembra possedere forza numerica e compattezza parlamentari sufficienti per approvare le ulteriori riforme costituzionali di corto respiro di cui si è detto. Meglio così, perché con la Costituzione non si scherza. Accontentiamoci, dunque, della riduzione del numero dei parlamentari; la quale, se entrerà in vigore, sarà una effettiva, rilevante, novità.

Palermo, 27 novembre 2019

 

Livio Ghersi

 

 

NOTE:

 

(1) Relazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, presentata alle Presidenze delle Camere il 29 gennaio 1985, Camera dei deputati / Senato della Repubblica, IX Legislatura, Doc. XVI-bis, n. 3, Volume primo, p. 21.

(2) Relazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, cit., pp. 21-22.

(3) Piero Gobetti, La Rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, in Opere complete di Piero Gobetti, volume primo Scritti politici, a cura di Paolo Spriano, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1960, p. 949. Il Saggio citato fu pubblicato nel 1924, a Bologna.

(4) Livio Ghersi, Liberalismo unitario (Scritti 2007-2010), Roma, Bibliosofica Editrice, 2011, pp. 308-309.

(5) Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, La Casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili, Milano, Rizzoli, 2007, p. 41.

(6) S. Rizzo, G. A. Stella, La Casta, cit., p. 42.

(7) L. Ghersi, Liberalismo unitario, cit., pp. 309-310.

(8) Primo firmatario dell’iniziativa legislativa era l’onorevole Giovanni Barbagallo.

(9) Paolo Bonetti, Il Mondo 1949/1966. Ragione e illusione borghese, Roma-Bari, Laterza, 1975, pp. 206-207.

(10) P. Gobetti, Le Università e la cultura. Torino, pubblicato nella rivista Conscientia il 23 gennaio 1926, ora raccolto in Opere complete di Piero Gobetti, volume primo Scritti politici, cit., p. 911.

(11) Gaetano Mosca, Teorica dei governi e governo parlamentare, in Scritti politici di Gaetano Mosca, a cura di Giorgio Sola, volume primo, Torino, Utet, 1982, p. 193.

(12) G. Mosca, Teorica dei governi e governo parlamentare, cit., p. 476.

(13) G. Mosca, op. cit., p. 481.

(14) L. Ghersi, Il problema della selezione della rappresentanza politica, in Croce e Salvemini. Uno storico conflitto ideale ripensato nell’Italia odierna, Roma, Bibliosofica Editrice, 2007, p. 579.

 

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